Il Piano Operativo di Sicurezza, più conosciuto attraverso l’acronimo POS, è un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, ossia dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro (TUSL). È obbligatorio che tutte le imprese esecutrici di un cantiere edile redigano, prima d’iniziare i lavori, il proprio POS.
Chi deve redigere il POS?
Il compito di redigere il POS spetta al datore di lavoro. Il documento deve riportare necessariamente le informazioni salienti relative al cantiere nel quale opera l’impresa e valutazioni precise dei rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori. Il Piano Operativo di Sicurezza non è, tuttavia, un semplice adempimento amministrativo o un inutile orpello burocratico. Il documento deve essere considerato dagli addetti dell’impresa come un prezioso vademecum contenente utili indicazioni per prevenire, o limitare al massimo, i rischi per la salute dei lavoratori. Il POS, inoltre, deve fornire, in maniera dettagliata, tutte le prassi che gli addetti dell’impresa devono seguire per mantenere alti i livelli di sicurezza in cantiere.
Redigere un POS: cosa deve contenere il documento?
Seguendo quanto riportato nell’Allegato XV del TU, un Piano Operativo di Sicurezza deve contenere:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice. Si tratta della voce più corposa perché deve comprendere:
1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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