Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 81/08 dopo il Jobs Act (D. Lgs. 151/15 art. 20)
Con il decreto legislativo 151/15 il legislatore ha modificato ed integrato alcuni articoli del decreto Legislativo 81/08 con l’obiettivo di dare al TUS una veste più Europeista, maggiore interdisciplinità e di snellire alcuni adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Con la modifica del comma 8 dell’att. 3 (campo di applicazione) l’imprenditore e/o il professionista che utilizza una persona per svolgere un lavoro accessorio (voucher) dovrà, nei confronti del prestatore, applicare tutta la vigente normativa in materia. Negli altri casi si applicano le disposizioni di cui all’art. 21.
Nel comma 12bis dell’art. 3 (campo di applicazione) vengono meglio individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 (Imprese familiari e Lavoratori autonomi).
Con la modifica del comma 1 dell’art 5 (Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), viene rivista la composizione del Comitato che ora sarà composto da 4 rappresentanti Ministeriali: Salute, Interno, Infrastrutture e Trasporti, dal Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e da quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio.
Il comma 5 dell’art. 5 è stato sostituito con il seguente: Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con cadenza temporale e modalità di funzionamento fissate con regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute.
Con le modifiche dell’art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro) viene ridotta la commissione da 40 a 32 componenti e vengono ridisciplinate la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento per un migliore raggiungimento delle finalità e dei compiti attribuiti alla commissione stessa.
Con le modifiche dell’art. 12 (Interpello) ai soggetti già individuati ad inoltrare richieste vengono aggiunti gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome.
All’art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) è stato aggiunto il comma 3ter secondo il quale ai fini della valutazione dei rischi l’INAIL, anche con la collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite il coordinamento tecnico delle Regioni e degli organismi paritetici rende disponibile al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
All’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) è inserito il comma 6 quater secondo il quale con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della commissione consultiva permanente, sono individuati sistemi di supporto alla valutazione dei rischi tra i quali strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA** (Online Interactive Risk Assessment)».
Articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) viene abrogato l’art. 1bis per cui il datore di lavoro, nei casi in cui può svolgere i compiti di RSPP ai sensi dell’allegato II al d. lg. 81/08, può svolgere direttamente i compiti di addetto all’antincendio e primo soccorso. Precedentemente detti compiti potevano essere svolti solo in presenza di 5 lavoratori.
Nell’art. 53 comma 6 (Tenuta della documentazione) vengono soppresse le parole “al registro infortuni ed”**
All’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) viene aggiunto il comma 6-bis che raddoppia la sanzione nel caso in cui vi sono più di 5 lavoratori e la triplica nel caso di più di 10 lavoratori e ciò quando il datore di lavoro e il dirigente viola l’art. 18 comma1 (sorveglianza sanitaria) ed art. 37 commi 1, 7, 9 e 10 (formazione)
Attrezzature da lavoro e DPI - Articolo 69 comma 1 lettera e) viene stabilito che anche il datore di lavoro che fa uso di attrezzature deve formarsi.
All’art. 73 (Informazione, formazione e addestramento per l’uso di attrezzature da lavoro) viene inserito l’articolo 73 bis che previo decreto del Ministero del Lavoro saranno abrogate le disposizioni di cui al Decreto 01/03/1974 sulla abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Inoltre il nuovo comma prevede che saranno aggiornati i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove per il rilascio ed il rinnovo dei certificati.
All’art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso) vengono introdotte modifiche per aggiornare alcune disposizioni sanzionatorie, anche con sanzione amministrativa pecuniaria, per il datore di lavoro, dirigente, noleggiatore e concedente inerenti l’uso delle attrezzature da lavoro.
L’art. 98 (Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori) ora prevede che con accordo in seno alla conferenza Stato – Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sarà aggiornato l’allegato XIV consentendo ai coordinatori di poter frequentare il modulo giuridico (28 ore) e l’aggiornamento in modalità e-learning.
Il comma 5-bis dell’art. 190 - Valutazione del rischio del rumore è stato sostituito con il seguente:
L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.
** l’art. 21 del d. lgs. 151/15 (Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) modifica il comma 4 dell’art 251 del D.P.R. 1124/65 così’ come di seguito riportato: “A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni”.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link:
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/normativa-C-65/le-modifiche-del-campo-di-applicazione-del-d.lgs.-81/2008-AR-15983/